Art. 1

In vigore dal 14 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli istituti militari; Visto l'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito; Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 4414; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il limite massimo di età, previsto dall'art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è elevato a 27 anni. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA
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