Art. 1
In vigore dal 14 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli istituti militari;
Visto l'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;
Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 4414;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il limite massimo di età, previsto dall'art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è elevato a 27 anni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-31;57#art-1