Art. 9

In vigore dal 4 nov 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; economia aziendale; lingua straniera; fisica; chimica; meccanica; elettrotecnica: misure elettriche; tecnologia; radiotecnica; misure radiotecniche; macchine e motori a combustione interna; orologeria e orologi complicati; disegno tecnico e professionale; storia del mobilio e arredamento; storia del arte; merceologia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;755#art-9

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