Art. 8
In vigore dal 4 nov 1953
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;754#art-8