Art. 20
In vigore dal 3 nov 1953
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo dalla produzione del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;751#art-20