Art. 2
In vigore dal 3 nov 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatore attrezzista;
tornitore;
riparatore di auto e moto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
impiantista elettricista bassa tensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;751#art-2