Art. 23
In vigore dal 3 nov 1953
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953
EINAUDI
SEGNI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 85. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;750#art-23