Art. 2
In vigore dal 3 nov 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico per maglifici e calzifici;
aggiustatore;
disegnatore di macchine.
2. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezioni per: tessitore;
maglierista.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;750#art-2