Art. 6
In vigore dal 1 nov 1953
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;748#art-6