Art. 2
In vigore dal 31 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico riparatore auto e moto;
elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
impiantista elettricista bassa tensione;
radioriparatore.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
modellista da fonderia;
ebanista.
4. Scuola professionale per l'orologeria, con sezione per: orologiaio.
5. Scuola professionale per la fotografia, con sezione per: fotografo.
6. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per: odontotecnico.
7. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per: modellista di pellicceria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;746#art-2