Art. 9

In vigore dal 30 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; lingua straniera; economia aziendale; igiene del lavoro; elementi di meccanica; tecnologia; tecnica automobilistica; tecnica ed economia dei trasporti; elettrotecnica; misure e laboratorio misure; impianti elettrici; radiotecnica; elementi di meccanica e resistenza dei materiali; impianto e organizzazione dei cantieri; contabilità di cantieri; disegno professionale e tecnico; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;742#art-9

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