Art. 9
In vigore dal 29 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; agricoltura agronomia; botanica; chimica; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; zootecnia; industrie agrarie; tecnologia; viticultura; frutticultura; enologia; orticultura; anticrittogamici e insetticidi: alimentazione del bestiame; meccanica agraria; economia rurale; contabilità agraria; topografia; costruzioni rurali; elementi di diritto agrario; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;739#art-9