Art. 9

In vigore dal 29 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; agricoltura agronomia; botanica; chimica; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; zootecnia; industrie agrarie; tecnologia; viticultura; frutticultura; enologia; orticultura; anticrittogamici e insetticidi: alimentazione del bestiame; meccanica agraria; economia rurale; contabilità agraria; topografia; costruzioni rurali; elementi di diritto agrario; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;739#art-9

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