Art. 20
In vigore dal 29 ott 1953
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;739#art-20