Art. 5
In vigore dal 28 ott 1953
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.
Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezione e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio dei Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;736#art-5