Art. 9

In vigore dal 27 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; la lingua straniera; 2ª lingua straniera; computisteria; scienze; merceologia; igiene; macchine; stenografia; dattilografia; calligrafia; telescrittura, stenotipia; macchine calcolatrici e contabili; pratica di archivio e protocollo; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;733#art-9

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