Art. 20

In vigore dal 27 ott 1953
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale. In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, in Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;733#art-20

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