Art. 2
In vigore dal 27 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
biancherista per signora.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
ricamatrice in bianco, seta e oro;
rammendo e trine;
decoratrice stoffe e tessitrice artigiana.
3. Scuola professionale per il turismo con sezione per:
guida turistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;732#art-2