Art. 2

In vigore dal 27 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per: biancherista per signora. 2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per: ricamatrice in bianco, seta e oro; rammendo e trine; decoratrice stoffe e tessitrice artigiana. 3. Scuola professionale per il turismo con sezione per: guida turistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;732#art-2

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