Art. 1
In vigore dal 4 giu 1953
N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni "Peano" e "Zanardi-Landi", vengono dichiarate estinte; i residui relativi beni vengono devoluti a favore della "Fondazione dell'Arma dei carabinieri" e viene autorizzata quest'ultima fondazione ad accettarli.
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1053
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 15. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;350#art-1