Art. 1
In vigore dal 26 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 6976, emesso nell'adunanza del 30 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo Ì, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Laerru in provincia di Sassari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 4. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;195#art-1