Art. 2
In vigore dal 27 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 18.44.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-24;8#art-2