Art. 2
In vigore dal 27 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 73.71.64, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-24;7#art-2