Art. 2
In vigore dal 27 gen 1953
Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 195.94.74.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-24;16#art-2