Art. 1
In vigore dal 5 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 27 ottobre 1952, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società per azioni Tramvie della Sardegna, per la concessione a questa ultima dell'impianto e dell'esercizio della tramvia extraurbana Cagliari-Poetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953
EINAUDI
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-05;757#art-1