Art. 2

In vigore dal 3 mar 1953
Le cessazioni dal servizio alle quali non si sia ancora fatto luogo saranno disposte con decorrenza non posteriore al 15 febbraio 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 22. - PALLA
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