Art. 1

In vigore dal 26 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, numero 3095; Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unito predetto, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713; Ritenuto che lungo il tratto di litorale tirrenico fra Palinuro e Vibo Valentia non esiste alcuni rifugio in cui il naviglio sorpreso dal maltempo, possa ricoverarsi; Considerata la necessità di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un portorifugio lungo il tratto di litorale suddetto; Considerato che la rada di San Nicola in Arcella in provincia di Cosenza ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio; Considerata pertanto, l'opportunità di iscrivere la citata rada nella 1ª categoria ai fini della creazione del porto-rifugio; Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nella adunanza dell'11 novembre 1952, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: La rada di San Nicola in Arcella (Cosenza) ai fini della creazione di un porto-rifugio nell'interesse della navigazione generale, è iscritta ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella 1ª categoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 134. - PALLA
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