Art. 1
In vigore dal 2 apr 1953
N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono revocate le dichiarazioni di endemia malarica fatte, con regi decreti 29 settembre 1902, n. 444; 25 luglio 1904, n. 453; 2 marzo 1905, n. 73; 1 giugno 1905, n. 312, per i comuni di Bagnolo Cremasco; Capralba; Casaletto di Sopra; Casaletto Vaprio;
Castelleone; Chieve; Credera Rubbiano; Crema (frazione Ombriano);
Cremona (frazione Duemiglia); Cremosano; Dovera; Monte Cremasco;
Montodine; Moscazzano; Palazzo Pignano; Pandino; Pieranica;
Quintano; Pizzighettone; Ripalta Cremasca; Rivolta d'Adda;
Sergnano; Soncino: Spino d'Adda; Ticengo; Torlino; Trescore Cremasco; Vaiano Cremasco; Vailate.
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 61. - PALLA
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