Art. 1

In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Toraldo Antonio di Bernardo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno); Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2517, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministero Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Toraldo Antonio di Bernardo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 54.72.43, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4396#art-1

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