Art. 1
In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo);
Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 21.81.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, corrispondente per effetto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 22.07.60.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4374#art-1