Art. 2
In vigore dal 28 mag 1967
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 maggio 1967, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1967, n. 132), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4344#art-2