Art. 2
In vigore dal 3 lug 1963
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 461.34.31, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 22 giugno 1963, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto il computo dell'estensione dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non e' stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949, bensi' con riguardo al nuovo catasto ancora in formazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4269#art-2