Art. 1
In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli, articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Generale "Montecatini" per la Industria Mineraria per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano (provincia di Salerno);
Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Generale "Montecatini", per la Industria Mineraria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 1.34.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4229#art-1