Art. 1
In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 19,51, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Serre di Persano (provincia di Salerno);
Udito il parere in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serre di Persano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 470.12.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4228#art-1