Art. 1
In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 3°, 2° aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni con sede in Roma, per i terreni ricadenti nei comune di Pontecagnano-Faiano (provincia di Salerno);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; sentite il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 52.20.32, specificamente descritti nell'elenco n.1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4227#art-1