Art. 5
In vigore dal 24 gen 1953
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all', entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28
dicembre 1952.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 28. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4219#art-5