Art. 1
In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1962, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950 n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano, particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gallimberti Carlo, Angelo e Luigi fratelli fu Ivo per i terreni ricadenti nei comune di Chioggia (provincia di Venezia);
Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Gallimberti Carlo, Angelo e Luigi fratelli fu Ivo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia), della superficie di ettari 215.74.90 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4172#art-1