Art. 1

In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 264; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società "Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt", con sede in Saint Chamond (Loire), per i terreni ricadenti nel comune di Capoterra (provincia di Cagliari); Considerato che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente Autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società "Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt", con sede in Saint Chamond (Loire), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capoterra (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 28.42.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4161#art-1

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