Art. 3
In vigore dal 27 mar 1966
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4134#art-3