Art. 2

In vigore dal 24 gen 1953
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 munito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 81.41.90.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4123#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo