Art. 1
In vigore dal 23 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Immobiliare "Santa Fiora", con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune, di Castellazzara (provincia di Grosseto);
Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Immobiliare "Santa Fiora", con sede in Roma, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 18.00.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4106#art-1