Art. 2

In vigore dal 23 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 89.55.68, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4101#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo