Art. 1

In vigore dal 23 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Ludovico fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma); Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2493, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso predotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione dei terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Ludovico fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 183.74.50, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4092#art-1

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