Art. 2
In vigore dal 17 lug 1966
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della Legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.56.72.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-11 luglio 1966, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1966, n. 175), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4069#art-2