Art. 1

In vigore dal 23 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particoloreggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma); Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2466, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione nel terzo residuo di cui ai citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piscini Angelantonio, Costantino Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 275.72.00, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto e corrispondenti per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 278.24.90.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4047#art-1

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