Art. 1
In vigore dal 20 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della, Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1191, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Orsara (Foggia);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
.
Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orsara (provincia di Foggia), della superficie di ettari 352.55.60, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;3686#art-1