Art. 5

In vigore dal 20 gen 1953
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato allo , entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952 EINAUDI Da GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72 foglio n. 116. - PALLA
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