Art. 1

In vigore dal 24 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il regio decreto 13 febbraio 1921, n. 216, con il quale il Consorzio "L'Avvenire" fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico; Visti il regio decreto 30 gennaio 1933, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1949, n. 1096, contenenti l'approvazione di modificazioni statutarie, fra cui la sostituzione della denominazione "L'Avvenire" in quella di "Etruria" e il trasferimento della sede legale da Montecalvoli a Castelfranco di Sotto; Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 20 maggio 1952, con la quale si modifica il testo degli dello statuto; Vista l'istanza 26 luglio 1952, con la, quale il citato Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse; Udito in via d'urgenza il parere del Comitato, costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 19 novembre 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli dello statuto del Consorzio "Etruria" fra le cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Castelfranco di Sotto, deliberata dall'assemblea dei delegati nella seduta del 20 maggio 1952, del seguente tenore: , unico comma. - Dopo le parole "è costituito" l'ultima parte del periodo è sostituita con quest'altra: "un consorzio Etruria interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Empoli". Art. 2, primo comma. - Le parole "Castelnuovo di Sotto" sono sostituite con quelle di "Empoli (provincia di Firenze)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI RUBINACCI - AUDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 94. - PALLA
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