Art. 2
In vigore dal 7 giu 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 maggio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. VIII dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 130. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4564#art-2