Art. 2

In vigore dal 7 giu 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 maggio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. VIII dell'Accordo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 130. - PALLA
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