Art. 1
In vigore dal 18 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766;
Visto l'art. 3 della legge 9 aprile 1952, n. 530;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Sono rese esecutive le variazioni delle liste contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766, notificate a termini dell'art. 4 dell'Accordo stesso.
Le variazioni predette sono contenute:
a) nello scambio di Note effettuato a Parigi il 13 e 14 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1950, n. 255;
b) nello scambio di Note effettuato a Roma il 24 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1950, n. 183;
c) nello scambio di Note effettuato a Roma il 5 aprile 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1952, n. 127.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4535#art-1