Art. 1

In vigore dal 18 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766; Visto l'art. 3 della legge 9 aprile 1952, n. 530; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta: . Sono rese esecutive le variazioni delle liste contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766, notificate a termini dell'art. 4 dell'Accordo stesso. Le variazioni predette sono contenute: a) nello scambio di Note effettuato a Parigi il 13 e 14 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1950, n. 255; b) nello scambio di Note effettuato a Roma il 24 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1950, n. 183; c) nello scambio di Note effettuato a Roma il 5 aprile 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1952, n. 127.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4535#art-1

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