Art. 2
In vigore dal 3 apr 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 giugno 1952, conformemente a quanto stabilito dallo scambio di Note suddette.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - LA MALFA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 107. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4519#art-2