Art. 2

In vigore dal 3 apr 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 giugno 1952, conformemente a quanto stabilito dallo scambio di Note suddette. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 107. - PALLA
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