Art. 1

In vigore dal 22 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio dei Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma); Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2326, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e dei territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia, Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 10.40.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4002#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo