Art. 1

In vigore dal 22 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa agli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della, Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto); Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2538, della Commissione censuaria centrale; Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata ai norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di La Greca Federigo fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 22.54.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3954#art-1

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